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Sez. 6, Sentenza n. 7189 del 11/06/1982 Ud. (dep. 19/07/1982) Rv. 154701 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - FORME E TERMINI - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONI - ORDINANZA DI AMMISSIONE O DI ESCLUSIONE - INOPPUGNABILITÀ - TARDIVA COSTITUZIONE - EFFETTO: NULLITÀ DELLA SENTENZA LIMITATAMENTE ALLA AZIONE CIVILE - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154701-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - FORME E TERMINI - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONI - ORDINANZA DI AMMISSIONE O DI ESCLUSIONE - INOPPUGNABILITÀ - TARDIVA COSTITUZIONE - EFFETTO: NULLITÀ DELLA SENTENZA LIMITATAMENTE ALLA AZIONE CIVILE - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ.*

Le ordinanze che ammettono o escludono la Costituzione di parte civile sono inoppugnabili, non prevedendo l'art. 98 cod. proc. pen. gravame di sorta contro l'ammissione (o il diniego) della persona offesa ad esercitare l'Azione civile nel procedimento penale. La tardiva Costituzione di parte civile comporta la nullità della sentenza soltanto nella parte concernente la pronunzia sulla Azione civile. Tale nullità non è sanabile, poiché il termine per la dichiarazione costitutiva di parte civile, previsto dall'art. 93 cod. proc. pen., è un termine di decadenza. La sua inosservanza può essere perciò fatta valere con i mezzi di impugnazione, consentiti dalla legge. (Conf mass n 152384; (Conf mass n 148568; (Conf mass n 148291; (Conf mass n 148185; (Conf mass n 140406; (Conf mass n 138482; (Conf mass n 138049; (Conf mass n 134696 sulla prima parte; (Conf mass n 112762 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)