diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1130 del 04/05/1966 (Rv. 322270 - 01)

PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE - RILEVANZA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322270-01

PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE - RILEVANZA PROBATORIA - CONDIZIONI.*

Le certificazioni amministrative, ancorche prive della particolare efficacia probatoria degli Atti pubblici, ben possono costituire elementi di prova liberamente apprezzabili dal giudice, quanto alle attestazioni di verita e di scienza in esse contenute, sempre che tali attestazioni rientrino nei poteri legalmente attribuiti all'organo certificante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)