Sez. 1, Sentenza n. 229 del 27/01/1967 (Rv. 325994 - 01)
PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE - RILEVANZA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE - RILEVANZA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
Le certificazioni amministrative, ancorche prive della particolare efficacia probatoria degli Atti pubblici, ben possono costituire elementi di prova liberamente apprezzabili dal giudice, quanto alle attestazioni di verita e di scienza in esse contenute, sempre che tali attestazioni rientrino nei poteri legalmente attribuiti all'organo certificante. (conforme alla sentenza n. 1130-66, massima n. 322270).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)