Sez. 1, Sentenza n. 201 del 28/01/1972 (Rv. 355997 - 01)
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ANIMUS DONANDI - ESTREMI.*
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ANIMUS DONANDI - ESTREMI.*
Per la sussistenza di una donazione indiretta, in caso di negotium mixtum cum donatione, occorre che risulti l'animus donandi, e cioe l'intenzione consapevole del disponente di attribuire a titolo gratuito alla controparte la differenza tra il maggior valore economico della cosa oggetto del contratto ed il prezzo pattuito. (V 1276'69, mass n 339934).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)