Sez. 1, Sentenza n. 1276 del 23/04/1969 (Rv. 339934 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - SIMULAZIONE RELATIVA - CONTRATTO DISSIMULATO - VALIDITA - CONDIZIONI - VENDITA A PREZZO INFERIORE AL VALORE VENALE DELLA COSA VENDUTA - NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - SIMULAZIONE RELATIVA - CONTRATTO DISSIMULATO - VALIDITA - CONDIZIONI - VENDITA A PREZZO INFERIORE AL VALORE VENALE DELLA COSA VENDUTA - NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI.*
Nella simulazione e valido il contratto dissimulato, sempre che abbia la sostanza (oltre che la Forma, che, nell'ipotesi di negotium mixtum cum donatione, non ha Rilevanza) per esso dalla legge prevista. Cio comporta che, per ritenere che una vendita ad un prezzo inferiore al valore venale della cosa oggetto del contratto costituisca negotium mixtum cum donatione, ossia dissimuli, per la parte relativa al maggior valore della cosa rispetto al prezzo pattuito in contratto, una donazione, occorre che sia accertato che il soggetto che nel contratto figura come venditore abbia avuto la coscienza di dare una cosa di valore economico maggiore del corrispettivo pattuito a titolo di prezzo e l'intenzione di attribuire gratuitamente tale maggior valore, occorre, cioe, accertare l'animus donandi, che costituisce l'elemento fondamentale, l'elemento, cioe, che, insieme alla causa donationis, identifica la donazione e che nell'ipotesi di negotium mixtum cum donatione postula la coscienza di dare una cosa di valore maggiore del corrispettivo pattuito. Tale indagine, invero, e indispensabile perche, nella ipotesi in cui nel contratto di compravendita sia stato pattuito un prezzo minore del valore della cosa venduta, non puo escludersi, a priori, che causa di cio sia stato, ad esempio, lo stato di necessita in cui il venditore si sia venuto a trovare di liquidare la cosa oggetto del contratto, oppure l'errore dello stesso venditore nella valutazione della cosa medesima, e che, pertanto, non vi sia stato alcun intento, da parte di quest'ultimo, di porre in essere un atto di liberalita. (V. 111-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)