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Sez. 5, Sentenza n. 11105 del 07/05/2008 (Rv. 603415 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di INVIM - Disparità di trattamento tra gli enti territoriali e gli enti locali - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603415-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Il differenziato trattamento agevolativo previsto, in materia di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di INVIM, in favore degli enti territoriali (art. 1, comma 5, della Tariffa, parte I^, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 10, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e art. 25, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643), rispetto agli enti locali è giustificato dalla tendenza dei primi a curare, in autoamministrazione, interessi tendenzialmente diffusi in tutto il territorio di loro pertinenza laddove gli enti non territoriali, anche se ad essi strumentali, sono destinati a curare interessi localmente concentrati. In tale trattamento differenziato non può, pertanto ravvisarsi una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in considerazione delle peculiari caratteristiche di detti enti e dell'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuazione dei presupposti per il godimento delle agevolazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)