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Sez. 5, Sentenza n. 3971 del 19/03/2002 (Rv. 553149 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni - Immobili posseduti da consorzio tra enti pubblici non territoriali o tra enti pubblici territoriali e non territoriali - Esenzione dall'imposta - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553149-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'art. 7, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che indica gli immobili, posseduti da enti pubblici, esenti dall'imposta, nell'effettuare l'elencazione di detti enti, territoriali e non territoriali, mentre contempla i consorzi tra enti pubblici territoriali, non fa alcun riferimento ai consorzi costituiti fra quelli non territoriali - o fra enti territoriali e non territoriali -, con la conseguenza che questi devono ritenersi esclusi dall'esenzione. Tale conclusione è rispettosa della discrezionalità del legislatore nella scelta dei criteri di distinzione tra soggetti esenti e non esenti, la quale non può essere soggetta ad interpretazioni analogiche o estensive, se non nel caso, che nella specie non ricorre, in cui si riveli irragionevole od in contrasto con il sistema normativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)