Sez. 2, Sentenza n. 1470 del 18/04/1975 (Rv. 375046 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - INVIO DELLA DENUNZIA IN TERMINI - SUFFICIENZA - DATA DELLA RICEZIONE - IRRILEVANZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - INVIO DELLA DENUNZIA IN TERMINI - SUFFICIENZA - DATA DELLA RICEZIONE - IRRILEVANZA.*
L'Onere di denunciare i vizi della cosa venduta nel termine di otto giorni, stabilito dall'art 1495 cod civ, e assolto dal compratore quando la denuncia sia inviata al venditore entro il detto termine, non avendo Rilevanza la data della recezione della denuncia medesima da parte del venditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)