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Sez. 2, Sentenza n. 1470 del 18/04/1975 (Rv. 375046 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - INVIO DELLA DENUNZIA IN TERMINI - SUFFICIENZA - DATA DELLA RICEZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375046-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - INVIO DELLA DENUNZIA IN TERMINI - SUFFICIENZA - DATA DELLA RICEZIONE - IRRILEVANZA.*

L'Onere di denunciare i vizi della cosa venduta nel termine di otto giorni, stabilito dall'art 1495 cod civ, e assolto dal compratore quando la denuncia sia inviata al venditore entro il detto termine, non avendo Rilevanza la data della recezione della denuncia medesima da parte del venditore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)