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Sez. 1, Sentenza n. 11625 del 15/10/1999 (Rv. 530662 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Rimborso - Termine di tre anni dal pagamento - Richiesta di restituzione - Atto ricettizio - Esclusione - Conseguenze - Sufficienza ad evitare la decadenza - Spedizione o inoltro entro il termine.
Stato
decisa il 1999-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530662-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

Poiché gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione per le conseguenze che determinano a carico del diritto che deve essere esercitato, per legge o contratto, entro un dato termine, il verificarsi di tale effetto non può essere subordinato alla ricezione di tali atti da parte del destinatario, neppure quando questi sia determinato, non integrando i medesimi degli atti ricettizi, per essere tale qualificazione correlata ad esigenze di tutela del destinatario che, nel caso della decadenza, non sussistono; tale principio - che in tema di rapporti con la P.A. si armonizza con l'altro secondo cui i termini stabiliti per la presentazione di ricorsi, istanze, domande da parte di privati sono osservati quando sono spedite in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - trova applicazione anche in relazione alla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese corrisposta in applicazione di norme incompatibili col diritto comunitario, da effettuarsi nel termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno del pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)