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Sez. 2, Sentenza n. 3774 del 20/11/1968 (Rv. 337165 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - ECCEZIONI DI INCOMPETENZA - IN GENERE - SPECIFICAZIONE- IN RAPPORTO AL PETITUM - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337165-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - ECCEZIONI DI INCOMPETENZA - IN GENERE - SPECIFICAZIONE- IN RAPPORTO AL PETITUM - NECESSITA.*

Il valore di una domanda generica di risarcimento del danno non puo ritenersi contestata ai fini del secondo comma dell'art. 14 cod. proc.civ. con la mera eccezione dell'incompetenza del giudice adito, poiche trattasi di una insufficiente contestazione generica, occorrendo, invece, nella suddetta ipotesi non solo una specifica impugnazione del valore dichiarato dall'attore o presunto dalla legge ma benanco la sua idoneita a dimostrare su elementi obiettivi che il valore del -petitum- non rientra nella Competenza del giudice adito. (V. Le sentenze n.1298-63 3198-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)