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Sez. 1, Sentenza n. 160 del 25/01/1971 (Rv. 349543 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE - DOMANDA GENERICA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTESTAZIONE DEL VALORE PRESUNTO - SPECIFICA ED IDONEA ECCEZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349543-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE - DOMANDA GENERICA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTESTAZIONE DEL VALORE PRESUNTO - SPECIFICA ED IDONEA ECCEZIONE - NECESSITA.*

Il valore di una domanda generica di risarcimento di danno non puo ritenersi contestata, ai fini del secondo comma dell'art 14 cod proc civ, con la mera eccezione d'incompetenza del giudice adito, occorrendo, invece, una specifica impugnazione del valore dichiarato dall'attore o presunto dalla legge, idonea a dimostrare, sulla scorta di elementi obiettivi, che il valore effettivo della causa e tale da rientrare nella Competenza di altro giudice. (Conf 3774'68, massima n 337165).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)