Sez. 2, Sentenza n. 23647 del 21/12/2004 (Rv. 578199 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE | Tutore - Promovimento di giudizi nell'interesse dell'incapace - Nozione - Condizioni - Prosecuzione di giudizi iniziati personalmente dall'incapace - Necessità dell'autorizzazione - Esclusione - Fondamento.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE
In considerazione del tenore letterale e della "ratio" di cui all'art. 374 cod.civ., al tutore è fatto divieto - senza autorizzazione del giudice tutelare - di iniziare "ex novo" giudizi a nome della persona tutelata, ma non di proseguire quelli che la stessa abbia personalmente promosso in epoca antecedente al provvedimento di interdizione, non ricorrendo in tale ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse e al rischio economico per il tutelato, in quanto già compiuta dall'interessato prima della perdita della capacità. Pertanto, poiché l'appello si atteggia come prosecuzione del giudizio per la realizzazione dello stesso interesse perseguito dal tutelato con l'atto introduttivo del giudizio, il tutore è legittimato a proporre la relativa impugnazione senza autorizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)