Sez. 2, Sentenza n. 11344 del 21/07/2003 (Rv. 565317 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE | Tutore - Promovimento di giudizi nell'interesse dell'incapace - Autorizzazione del giudice tutelare ex art. 374, n. 5, cod. proc. civ. - Necessità - Mancanza - Difetto di legittimazione processuale del tutore - Onere probatorio - Nullità del giudizio.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il tutore abbia promosso un giudizio nell'interesse dell'incapace senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 374, n. 5, cod. civ., si determina un vizio di legittimazione processuale che determina la radicale nullità dell'intero giudizio, e non attenendo a materia disponibile, deve essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice. L'autorizzazione, infatti, è un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, e pertanto colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace ha l'onere della prova dell'autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)