Sez. 3, Sentenza n. 1296 del 27/02/1979 (Rv. 397544 - 01)
COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - DISCIPLINA DEI SERVIZI - ELENCO DEGLI ABBONATI - CONTRATTO TRA L'UTENTE E L'IMPRESA INCARICATA PER LA STAMPA SULL'ELENCO DEI DATI RELATIVI ALL'UTENZA CON UN PARTICOLARE RILIEVO TIPOGRAFICO A FINI PUBBLICITARI - DISTINZIONE DI TALE RAPPORTO CONTRATTUALE RISPETTO A QUELLO INTERCORRENTE TRA L'ABBONATO E LA SIP - RESPONSABILITA DELL'IMPRESA INCARICATA DELLA STAMPA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - DISCIPLINA DEI SERVIZI - ELENCO DEGLI ABBONATI - CONTRATTO TRA L'UTENTE E L'IMPRESA INCARICATA PER LA STAMPA SULL'ELENCO DEI DATI RELATIVI ALL'UTENZA CON UN PARTICOLARE RILIEVO TIPOGRAFICO A FINI PUBBLICITARI - DISTINZIONE DI TALE RAPPORTO CONTRATTUALE RISPETTO A QUELLO INTERCORRENTE TRA L'ABBONATO E LA SIP - RESPONSABILITA DELL'IMPRESA INCARICATA DELLA STAMPA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
L'utente del servizio telefonico il quale, stipulando un contratto diretto e distinto con l'impresa incaricata, pattuisca, verso corrispettivo, una particolare prestazione pubblicitaria in riferimento alla stampa dell'elenco degli abbonati - ancorche limitata al conferimento di un maggior rilievo tipografico dei dati relativi all'utenza - pone in essere un rapporto contrattuale che si differenzia nettamente da quello che intercorre fra l'abbonato e lo ente concessionario del servizio telefonico (SIP). Ne consegue che l'impresa incaricata della stampa dell'elenco degli abbonati, assumendosi l'Obbligo di eseguire tale particolare prestazione verso l'utente, diversa da quella dovuta nei confronti della SIP, risponde secondo le norme ordinarie dell'esatto adempimento, e non puo invocare la normativa che disciplina le prestazioni del servizio telefonico da parte dell'amministrazione dello stato e dei concessionari (RD 27 febbraio 1936, n 645, e relativo regolamento), secondo la quale l'abbonato non e titolare di alcuna posizione giuridica protetta rispetto agli errori di numeri, diciture e indirizzi pubblicitari, in corrispondenza delle sue generalita, nell'elenco ufficiale degli abbonati, ne verso il concessionario del servizio, ne verso l'impresa che abbia curato, per conto di quello, la stampa dell'elenco. (V 1582/75, mass n 375172; (V 1717/70, mass n 347663).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 7, Regio Decr. 19/07/1941 num. 1198 art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)