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Sez. 3, Sentenza n. 1717 del 26/09/1970 (Rv. 347663 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - CONCORSO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - COLPA EXTRACONTRATTUALE - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1970-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347663-01

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - CONCORSO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - COLPA EXTRACONTRATTUALE - PRESUPPOSTO.*

Nel nostro ordinamento e configurabile il concorso fra responsabilita contrattuale ed extracontrattuale quando si tratti di un comportamento doloso e colposo che importi lesione non soltanto di diritti derivanti da un contratto ma anche di quelli assoluti o primari, quali il diritto alla vita, alla integrita e incolumita personale, alla proprieta e all'onore. Invero, l'Azione di danno ex art 2043 cod civ puo profilarsi solo rispetto a diritti assoluti, valevoli erga omnes, e cioe per la violazione colposa del dovere primario del neminem laedere, che trova, appunto nell'art 2043 cod civ la sua sanzione (nella specie, e stato escluso che potesse essere ricondotta nell'ambito dell'Azione generica di cui all'art 2043 cod civ la domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti da un utente telefonico a seguito della errata indicazione nell'elenco ufficiale degli abbonati al telefono del numero del suo apparecchio. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, sul rilievo che non essendo stato leso un diritto primario, non poteva esservi responsabilita aquiliana. Il SC ha approvato tale rilievo ed ha enunciato il principio che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)