Sez. L, Sentenza n. 384 del 19/01/1988 (Rv. 456943 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - QUESTIONI DELL'INCOMPETENZA DEL GIUDICE IN SEDE DI APPELLO IN CONTROVERSIA DI LAVORO - PROPONIBILITÀ E RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN OGNI MOMENTO DEL GIUDIZIO D'APPELLO - DISCIPLINA EX ART. 428 COD. PROC. CIV. - CARATTERE OSTATIVO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - QUESTIONI DELL'INCOMPETENZA DEL GIUDICE IN SEDE DI APPELLO IN CONTROVERSIA DI LAVORO - PROPONIBILITÀ E RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN OGNI MOMENTO DEL GIUDIZIO D'APPELLO - DISCIPLINA EX ART. 428 COD. PROC. CIV. - CARATTERE OSTATIVO - ESCLUSIONE.*
Il carattere inderogabile della Competenza cosiddetta erariale, che è verificabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, comporta che la questione dell'incompetenza, ai sensi degli artt. 25 cod. proc. civ. e 7 R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, del giudice adito in Sede di appello avverso una sentenza resa dal pretore in funzione di giudice del lavoro può essere proposta o rilevata d'ufficio in ogni momento del giudizio di appello, non essendo a ciò di ostacolo la disciplina dell'art. 428 cod. proc. civ., che, oltre a riferirsi al procedimento di primo grado, è inapplicabile in considerazione dell'assoluta cogenza del foro dello stato e della sua rilevabilità in ogni stato e grado. (V 6894/86, mass n 448997).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)