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Sez. L, Sentenza n. 7366 del 10/12/1986 (Rv. 449418 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PERMANENZA (INFERMITÀ GUARIBILI) - INFERMITÀ O DIFETTI AGLI OCCHI - CORREZIONI APPORTABILI PER MEZZO DI OCCHIALI - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449418-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PERMANENZA (INFERMITÀ GUARIBILI) - INFERMITÀ O DIFETTI AGLI OCCHI - CORREZIONI APPORTABILI PER MEZZO DI OCCHIALI - RILEVANZA - LIMITI.*

In tema di pensione di Invalidità, l'indagine relativa alla incidenza sulla capacità di guadagno di infermità e difetti visivi, pur dovendo tener conto delle correzioni apportabili al "visus" con l'uso di adeguata protesi oculistica, non può prescindere dalla valutazione dell'effettiva entità della menomazione, nonché dall'efficacia e tollerabilità del mezzo di protesi nella proficua e non usurante utilizzazione delle residue energie lavorative dell'assicurato, in attività confacenti alle sue attitudini. (V 4242/78, mass n 393887; (V 3626/77, mass n 387247).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)