Sez. 1, Sentenza n. 13510 del 21/07/2004 (Rv. 576112 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricongiungimento familiare - Condizioni e presupposti - Disponibilità di un reddito nella misura indicata dall'art. 29, comma 3, lettera b), T.U. n. n. 286 del 1998 - Sopravvenienza del requisito alla presentazione della domanda in sede amministrativa - Ammissibilità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, il positivo riscontro, da parte del giudice del merito, del possesso, da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento familiare, di un reddito pari a quello previsto dall'art. 29, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consente il rilascio del visto in assenza del nulla osta, anche nel caso in cui il requisito del reddito si sia perfezionato in epoca successiva alla presentazione della domanda in sede amministrativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)