diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 1436 del 15/01/2024 (Rv. 669973-01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE | Spazi destinati a parcheggio - Diritto reale d’uso - Integrazione ope legis del contratto - Correlativa integrazione del prezzo del contratto di
Stato
decisa il 2024-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669973-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE

vendita dell’immobile - Domanda giudiziale - Necessità - Proponibilità anche dopo il giudizio sulla spettanza del diritto reale d’uso.

In caso di automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio, il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell'originario prezzo, attribuitogli in forza della sostituzione automatica della clausola che riservi allo stesso la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio, deve costituire oggetto di autonoma domanda, che la parte ha facoltà di proporre anche successivamente al giudizio sul riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati.

Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 1474 com. 1, Cod. Civ. art. 2907, Cod. Civ. art. 817, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)