Sez. 2 - , Ordinanza n. 21859 del 09/10/2020 (Rv. 659332 - 01)
BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Aree di parcheggio pertinenti a fabbricati urbani - Vincolo di destinazione "ex lege" - Portata - Art. 2 della legge n. 122 del 1989 - Parcheggi realizzati in eccedenza - Vincolo pertinenziale - Sussistenza - Esclusione – Conseguenze – Riserva di proprietà in capo al proprietario-costruttore sull'area eccedente – Ammissibilità – Condizioni – Riparto dell'onere della prova.
BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE
Il vincolo di destinazione impresso alle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, di cui all'art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, non impedisce che il proprietario dell'area possa riservare a sé, o trasferire a terzi, il diritto di proprietà sull'area, o su parti di essa, fermo restando il diritto di uso da parte dei proprietari delle unità immobiliari site nel fabbricato nei limiti delle prescritte proporzioni di cubatura, mentre le aree eccedenti detta misura rimangono nella libera disponibilità del costruttore-venditore, sul quale grava l'onere di dimostrare l'eccedenza dei posti auto rispetto allo spazio minimo richiesto dalla richiamata disciplina.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 2 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)