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Sez. 2, Sentenza n. 2985 del 21/10/1974 (Rv. 371437 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - PROGETTO PREDISPOSTO DA PERSONA DIVERSA DALL'APPALTATORE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371437-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - PROGETTO PREDISPOSTO DA PERSONA DIVERSA DALL'APPALTATORE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - SUSSISTENZA.*

L'appaltatore, ogni qualvolta la sua funzione non sia soltanto quella di mero esecutore di ordini (nudus minister), risponde anche della rovina, del pericolo di rovina o dei gravi difetti della costruzione che siano conseguenza delle imperfezioni del progetto da altri predisposto; cio perche l'appaltatore, stante la sua autonomia di decisione, puo compiere o sospendere, nel comune interesse dei contraenti ed a scanso di responsabilita anche verso i terzi, l'esecuzione dell'opera quando esistano serie ragioni per ritenere che l'attuazione del progetto sarebbe fonte di danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)