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Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 24/02/1986 (Rv. 444616 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DI ALTRI - IRRILEVANZA - VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI - INFLUENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444616-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DI ALTRI - IRRILEVANZA - VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI - INFLUENZA - LIMITI.*

L'appaltatore ogni qualvolta non sia un mero esecutore di ordini (nudus minister) risponde anche della rovina e del pericolo di rovina della costruzione che siano conseguenza delle imperfezioni del progetto da altri predisposto, e tale sua responsabilità non viene meno neppure nel caso in cui l'opera sia stata compiuta sotto la vigilanza e il controllo del direttore dei lavori che non abbia ostacolato la libertà di Determinazione e di decisione dello appaltatore medesimo. (Conf 1435/81, mass n 412081; (Conf 2985/74, mass n 371437).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)