Sez. L, Sentenza n. 12280 del 16/11/1991 (Rv. 474654 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Pensione e previdenza | Retribuzione pensionabile - Differenza retributiva erogata in corrispettivo dell'espletamento normale e continuativo di mansioni superiori - Inclusione.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Pensione e previdenza
La differenza retributiva erogata ad un addetto a pubblico trasporto in corrispettivo dell'espletamento, con carattere di normalità e di continuità, di mansioni proprie di qualifica superiore a quella formalmente attribuitagli rientra, qualunque sia la definizione (nella specie, assegno "ad personam" pensionabile) datale dal datore di lavoro, nella retribuzione tabellare di cui all'art. 5, lett. a), della legge 29 ottobre 1971 n. 889 (norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), e fa quindi parte della retribuzione pensionabile ai sensi dell'art. 17 della stessa legge, atteso che la nozione di retribuzione di tabella di cui alla lett. a) del citato art. 5, pur identificandosi - di regola - con la retribuzione corrispondente alla qualifica formalmente attribuita, non postula la necessità di tale formale attribuzione e tenuto altresì conto della "ratio" dello stesso art. 5, che tende ad assicurare un'effettiva proporzionalità tra la pensione e la retribuzione complessiva ordinaria goduta dall'agente durante il servizio.
Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)