Sez. L, Sentenza n. 3849 del 01/04/1995 (Rv. 491592 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA | Retribuzione pensionabile - Variazioni in aumento intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio - Computabilità ai fini della determinazione della pensione in deroga all'art. 17 legge n. 889 del 1971 - Condizioni.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA
In tema di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la disposizione di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 29 ottobre 1971 n. 889, per la quale le variazioni in aumento della retribuzione non possono essere computate nella base retributiva utile alla determinazione della misura della pensione quando i provvedimenti o le situazioni di fatto ai quali le suddette variazioni sono dovute intervengano o abbiano effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio - disposizione finalizzata ad evitare la possibile, artificiosa predisposizione di situazioni di vantaggio del dipendente in danno dell'I.N.P.S. nell'approssimarsi della fine del rapporto, e che deve essere interpretata nel senso che al suddetto biennio deve essere equiparato anche il periodo successivo alla cessazione dal servizio - non si applica al caso in cui la delibera di promozione abbia natura e funzione esclusivamente certativa di una situazione oggettiva, di per sè determinante il diritto del dipendente alla retribuzione propria della qualifica superiore a quella formalmente rivestita con effetto precedente alla data di inizio del suddetto biennio.
Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)