Sez. 6, Sentenza n. 10488 del 19/06/1987 Ud. (dep. 08/10/1987) Rv. 176812 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - MOMENTO DELLA COSTITUZIONE - CONSEGUENZE SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - MOMENTO DELLA COSTITUZIONE - CONSEGUENZE SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO.*
La Costituzione di un'associazione per delinquere non si verifica nel momento in cui interviene l'accordo fra i compartecipi, ma in quello della Costituzione di un'organizzazione permanente, frutto del concerto, anch'esso a carattere permanente, di intenti e di Azione fra gli associati. Solo in tale momento infatti - divenendo operante la struttura permanente e presentandosi quel pericolo della commissione dell'attività indicata dalla legge, che giustifica le singole incriminazioni - si realizza quel minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria alla sussistenza dei delitti di Costituzione di associazione per delinquere, che segna il momento di perfezione e nel contempo di inizio della consumazione di essi, rilevante ai fini della Determinazione della Competenza per territorio, il quale deve necessariamente identificarsi con quello del luogo in cui deve essere commesso il primo dei delitti programmati.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)