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Sez. 6, Sentenza n. 5445 del 16/12/1989 Ud. (dep. 13/04/1990) Rv. 184043 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PREVISTA DALL'ART. 75 LEGGE N. 685 DEL 1975 - MOMENTO E LUOGO DELLA COSTITUZIONE - INDICAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184043-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PREVISTA DALL'ART. 75 LEGGE N. 685 DEL 1975 - MOMENTO E LUOGO DELLA COSTITUZIONE - INDICAZIONE.*

La Costituzione di un'associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo tra i compartecipi, ma in quelli della Costituzione di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di Azione tra gli associati; solo in tali circostanze di tempo e di luogo, infatti, divenendo operante la struttura organizzativa e presentandosi quel pericolo che giustifica l'incriminazione, si realizza quel "minimum" di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del delitto e per l'individuazione del luogo di inizio della sua consumazione. (fattispecie in tema di associazione per delinquere prevista dall'art. 75 legge n. 685 del 1975). (V mass n 170225; (V mass n 157102, ed ivi citate; (V mass n 157101, ed ivi citate; (V mass n 156444; (Conf mass n 176812; (Conf mass n 170223).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)