Sez. 2, Sentenza n. 13207 del 05/06/2006 (Rv. 590015 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazione - Incidenza sulla perfezione dell'atto - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione non costituisce un elemento intrinseco, integrante la stessa, nè - in assenza di alcuna disposizione in tal senso rinvenibile nella legge n. 689 del 1981 - una condizione di validità della medesima, bensì un mero adempimento di carattere estrinseco che, come per la generalità degli atti amministrativi, è finalizzato a renderlo noto ai destinatari, agli effetti della relativa efficacia e a quelli dell'impugnabilità; ne consegue che l'omissione o l'invalidità della notificazione non comportano l'inesistenza del provvedimento impugnato, rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)