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Sez. 1, Sentenza n. 11234 del 07/11/1998 (Rv. 520497 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Notificazione - Incidenza sulla perfezione dell'atto - Esclusione - Conoscenza dell'atto da parte del destinatario - Equipollenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520497-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

La notificazione dell'ordinanza ingiunzione, per le cui forme l'art. 18, comma terzo, legge 24.11.1981 n. 689 rinvia all'art. 14, non è requisito di perfezione dell'atto, ma ha la sola funzione di far decorrere il termine per l'opposizione giudiziale di cui all'art. 22, comma primo: la mancanza della notifica, o la sua eventuale invalidità, non inficia la validità e l'efficacia dell'atto che essa è destinata a portare a conoscenza del contravventore, ma semplicemente, impedisce il decorso del termine di decadenza per l'opposizione. Ne consegue che qualora il contravventore, venuto in qualsiasi modo a conoscenza dell'ordinanza ingiunzione, anche, come nella fattispecie, attraverso una consegna informale dell'atto, intenda impugnarla davanti al Pretore, non è ravvisabile un interesse a censurare la mancanza o l'invalidità della notifica.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)