Sez. 1, Sentenza n. 1213 del 17/01/1984 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162569 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CIRCOSTANZE MARGINALI O IRRILEVANTI - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CIRCOSTANZE MARGINALI O IRRILEVANTI - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Per adempiere l'Obbligo della motivazione è sufficiente che il giudice di merito spieghi, logicamente ed in aderenza alle risultanze processuali, le ragioni del suo convincimento che conducono alla decisione adottata, senza trascurare le circostanze decisive, ossia quelle di tale Rilevanza da comportare, se valutate, la possibilità di una diversa valutazione. Ma lo stesso giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali, anche quelle marginali ed irrilevanti, ed a confutare analiticamente tutte le argomentazioni difensive esposte dalle parti. (V mass n 158424; (V mass n 156477; (V mass n 154799; (V mass n 154466; (V mass n 152328).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)