Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 08/10/1981 Ud. (dep. 18/02/1982) Rv. 152328 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - DI UN MOTIVO DI APPELLO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - DI UN MOTIVO DI APPELLO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Non è censurabile in Sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su di una specifica deduzione prospettata in Sede di gravame, quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza, complessivamente considerata. (la Cassazione ha chiarito che non è necessario che si isoli nella motivazione la specifica o esplicita confutazione della deduzione, quando la sentenza impugnata ponga in evidenza la ricostruzione dei fatti, la quale porta a disattendere la deduzione implicitamente e senza lasciare spazio per una valida alternativa). (Conf mass n 145458; (Conf mass n 143532; (Conf mass n 143521; (Conf mass n 142653; (Conf mass n 142472; (Conf mass n 142226; (Conf mass n 141136; (Conf mass n 140811).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)