Sez. L, Sentenza n. 5637 del 09/03/2009 (Rv. 607099 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Procedimento disciplinare - Art. 24, comma 7, c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 - Conclusione mediante atti tipici di esaurimento del potere disciplinare - Intervento della sanzione entro il termine decadenziale di centoventi giorni - Necessità - Comunicazione dell'atto sanzionatorio entro lo stesso anzidetto termine - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di dipendente in rapporto di lavoro pubblico privatizzato, l'art. 24, comma 7, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 si interpreta nel senso che il procedimento disciplinare si conclude con una declaratoria di chiusura del procedimento per non luogo a procedere disciplinarmente ovvero con irrogazione di una sanzione entro il termine decadenziale di centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito (comma 6 del citato art. 24), trattandosi di atti con cui il datore di lavoro esprime la propria valutazione ed esaurisce il proprio potere disciplinare. Ne consegue che la comunicazione all'interessato dell'atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, si colloca al di fuori del procedimento disciplinare, riguardando esclusivamente la fase, successiva, di perfezionamento e di efficia nei confronti del destinatario della sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto dell'anzidetto termine di decadenza.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1995 art. 24 com. 7, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)