Sez. L, Sentenza n. 23484 del 19/11/2010 (Rv. 615124 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | CCNL 1994 - 1997 per il personale del comparto regioni - Enti locali - Termine per la conclusione del procedimento disciplinare - Portata generale - Connessione a procedimento penale - Sospensione e riattivazione del procedimento disciplinare - Applicabilità del termine generale - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE
In tema di procedimento disciplinare per i pubblici dipendenti e nell'ipotesi di applicazione della normativa di cui agli artt. 24 e 25 del CCNL 1994-1997 per il personale del comparto Regioni-Enti locali, il termine di centoventi giorni dalla data della contestazione dell'addebito, entro cui il procedimento disciplinare deve concludersi, ai sensi del sesto comma dell'art. 24, ha portata generale ed è applicabile anche nel caso di procedimento disciplinare connesso a procedimento penale, che sia stato sospeso ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 25 e, poi, riattivato, ai sensi del successivo nono comma, entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza definitiva.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 06/07/1995 art. 24, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 25, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)