Sez. 1, Sentenza n. 951 del 03/02/1987 (Rv. 450580 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - AZIENDA COMMERCIALE OD INDUSTRIALE - MORTE DELL'IMPRENDITORE - SCIOGLIMENTO DEI CONTRATTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - INCLUSIONE DELL'AZIENDA NELL'ASSE EREDITARIO - PERSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - AZIENDA COMMERCIALE OD INDUSTRIALE - MORTE DELL'IMPRENDITORE - SCIOGLIMENTO DEI CONTRATTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - INCLUSIONE DELL'AZIENDA NELL'ASSE EREDITARIO - PERSISTENZA.*
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, l'azienda del de cuius rientra nell'asse ereditario anche nell'ipotesi di intervenuto scioglimento, a seguito della morte dell'imprenditore, di contratti relativi all'intera attività dell'impresa, non venendo con ciò meno la produttività dell'azienda, intesa quale conseguenza potenziale dell'organizzazione dei vari elementi che la compongono.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)