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Sez. 5, Sentenza n. 12777 del 19/10/2001 (Rv. 549750 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Valore venale dell'azienda ereditaria - Determinazione - Riferimento temporale - Avviamento - Inclusione - Continuazione dopo la morte del de cuius dell'attività imprenditoriale - Incidenza sull'esistenza dell'avviamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549750-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di successione, il valore venale dell'azienda compresa nell'attivo ereditario deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, facendo esclusivo riferimento al valore dell'azienda, comprensivo dell'avviamento, alla data di apertura della successione, senza che l'avviamento commerciale possa essere escluso per la mancata prosecuzione, dopo la morte del de cuius, dell'attività d'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)