Sez. 3, Sentenza n. 652 del 27/02/1968 (Rv. 331825 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - ESTENSIONE A TUTTI GLI ELEMENTI RISULTANTI DALLA MOTIVAZIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - ESTENSIONE A TUTTI GLI ELEMENTI RISULTANTI DALLA MOTIVAZIONE.*
Dall'estensione dell'autorita della cosa giudicata, efficace rispetto ai fatti materiali costituenti illeciti penali e a tutte le situazioni di fatto che abbiano concorso a formare il convincimento del giudice in diretta e sostanziale correlazione con la sua pronuncia, deriva che essa non puo intendersi limitata ai soli fatti inclusi nella imputazione, ma deve estendersi anche a tutti gli elementi costituenti l'iter logico-giuridico che il giudice deve percorrere necessariamente per l'applicazione della legge ai casi di specie e, quindi, anche a quelli risultanti dalla motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)