Sez. 3, Sentenza n. 1909 del 14/06/1968 (Rv. 333905 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - INTERPRETAZIONE - GIUDIZIO DI FATTO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - INTERPRETAZIONE - GIUDIZIO DI FATTO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Nel giudizio civile per il risarcimento del danno causato dal reato, la sentenza irrevocabile di condanna ha autorita di cosa giudicata, a norma dell'art. 27 cod.proc.pen., non solo in ordine alla sussistenza del fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dalla sentenza penale, ma anche in ordine a tutti gli accertamenti contenuti nella motivazione della sentenza stessa che costituiscono il presupposto e il fondamento logico-giuridico della decisione adottata. Stabilire quali siano, nel caso concreto, gli accertamenti anzidetti rientra nell'interpretazione del giudicato penale e si risolve quindi trattandosi di giudicato esterno, in un giudizio di fatto, normalmente sottratto al Sindacato di legittimita, sempreche dalla motivazione che lo sorregge esso risulti conforme alla logica e ai su indicati principi di diritto. (V. 652-68, massima n. 331825).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)