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Sez. 6 - , Sentenza n. 26252 del 01/07/2020 Cc. (dep. 18/09/2020) Rv. 279613 - 01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Annoverabilità tra i reati contro la pubblica amministrazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279613-01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI

Il reato previsto dall'art.87 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, non rientra nella categoria dei delitti contro la pubblica amministrazione in quanto tutela il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali e della libera determinazione e manifestazione del voto e non il regolare funzionamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, non potendosi ricondurre il reato in esame nella categoria dei delitti contro la pubblica amministrazione ed essendo prevista una pena inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione, non era consentito il ricorso alle intercettazioni).

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)