Sez. 5 - , Sentenza n. 19922 del 12/04/2021 Ud. (dep. 19/05/2021) Rv. 281254 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Promessa di voti contro l'impegno del candidato ad elargire favoritismi - Natura di reato comune - Sussistenza - Presenza attiva di un pubblico ufficiale - Necessità - Esclusione.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
Il delitto di "corruzione elettorale" previsto dall'art. 86, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ha natura di reato comune e, pertanto, autore della condotta corruttiva può essere "chiunque", non essendo necessaria, diversamente dall'ipotesi di corruzione ordinaria, la presenza attiva di un pubblico ufficiale o di un soggetto politico candidato alla competizione elettorale.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)