Sez. 1, Sentenza n. 5632 del 09/06/1990 (Rv. 467624 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - FUNZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - FUNZIONE.*
L'assegnazione della casa familiare in caso di divorzio secondo la nuova disciplina di cui all'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74 non è più configurata soltanto come strumento di protezione della prole, ma come mezzo atto a garantire anche il conseguimento di altre finalità - quali quella dell'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi anche dopo il divorzio, dell'equità della permanenza di un coniuge nella casa familiare in connessione alle ragioni della decisione ed al favore per il coniuge più debole - che sono idonee a prevalere sulla prioritaria tutela della prole solo quando rivestano una valenza nettamente superiore al beneficio che possa derivare ai figli dal permanere nella casa familiare con il coniuge affidatario. Pertanto, nel provvedere sull'assegnazione della casa familiare il giudice del divorzio non si può più limitare a considerare gli interessi della prole ed a decidere con esclusivo riguardo a quel parametro, ma deve valutare anche le altre indicate finalità, raffrontarle con l'esigenza della protezione della prole, e disporre l'assegnazione in funzione di quella che, dalla comparazione, risulti più meritevole di appagamento.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)