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Sez. 1, Sentenza n. 11030 del 08/11/1997 (Rv. 509668 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Assegnazione della casa familiare - Al coniuge non titolare della proprietà o di altro diritto al godimento esclusivo della stessa - Ammissibilità - Limiti - Concorrente affidamento di figli minori o convivenza con figli maggiorenni privi di reddito - Necessità - Titolarità della mera comproprietà dell'immobile - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509668-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE

Anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporne l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che non sia affidatario della prole minorenne, o che non conviva con figli maggiorenni ancora non economicamente autonomi. Ed, ove manchi il presupposto dell'affidamento della prole minorenne o della convivenza con figli maggiorenni trovantisi nelle condizioni su riferite, la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei coniugi, neanche ove ne sia comproprietario, mancando, anche in tal caso, il presupposto dell'assegnazione previsto dal citato art. 6, e venendo, anche in tal caso, altrimenti indebitamente compresso, per tutta la vita del coniuge che risultasse assegnatario della casa coniugale, il diritto reale dell'altro coniuge su di questa.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)