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Sez. 2, Sentenza n. 2452 del 15/03/1994 (Rv. 485714 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - In genere | Riscossione dei contributi - Legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore nei confronti del condomino moroso - Autorizzazione da parte dell'assemblea - Necessità - Esclusione - Stato di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea - Rilevanza con riferimento all'onere probatorio.
Stato
decisa il 1994-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485714-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - In genere

Per il disposto degli artt. 1130 e 1131 cod. civ. l'amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio, nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell'assemblea, rilevando l'esistenza o meno di uno stato di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea soltanto in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all'onere probatorio a suo carico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)