Sez. 2, Sentenza n. 12125 del 11/11/1992 (Rv. 479460 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Ingiunzione per i contributi condominiali | Pagamento dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea - Azione nei confronti dei condomini inadempienti - Legittimazione ad agire dell'amministratore - Necessità di specifica autorizzazione - Esclusione.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Ingiunzione per i contributi condominiali
L'amministratore del condominio, in quanto tenuto ad eseguire le deliberazioni dell'assemblea (art. 1130, 1131 cod. civ.), ha la legittimazione ad agire nei confronti dei condomini inadempienti alle obbligazioni di pagamento dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, senza necessità di una specifica autorizzazione, trattandosi di controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)