Sez. 3 - , Sentenza n. 34187 del 10/07/2019 Cc. (dep. 26/07/2019) Rv. 277936 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di esercizio di impianto senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Abrogazione dell'art. 281, commi 1 e 2, d. lgs. n. 152 del 2006 - Reviviscenza degli effetti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e già decadute – Esclusione - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di esercizio di impianto senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'abrogazione dell'art. 281, commi 1 e 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ad opera del d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183 avendo riguardato disposizioni contemplanti limiti temporali già maturati in precedenza, non ha determinato alcuna reviviscenza degli effetti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e già decadute, ai sensi dello stesso art. 281, comma 1, in conseguenza della mancata presentazione della domanda di cui al medesimo comma 1, lett. a), b) e c) nei termini dallo stesso individuati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 281 com. 1, Decreto Legisl. 15/11/2017 num. 183 art. 1 com. 1 lett. Q, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 281 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)