Sez. 3, Sentenza n. 13225 del 05/02/2008 Cc. (dep. 28/03/2008) Rv. 239847 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato di cui all'art. 25 d.P.R. n. 203 del 1988 protrattosi nel vigore del nuovo art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Applicabilità della successiva disciplina - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento atmosferico, ove la condotta di esercizio di impianto di emissione in atmosfera senza autorizzazione, già iniziato nella vigenza dell'art. 25 d.P.R. n. 203 del 1988, abbia a protrarsi nel vigore del nuovo art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006, va fatta applicazione di quest'ultima disciplina per essersi la consumazione di detto reato, di natura permanente, esaurita sotto l'impero della legge successiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST., DPR 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)