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Sez. 5, Sentenza n. 20600 del 08/05/2007 Cc. (dep. 25/05/2007) Rv. 236617 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - NELLE INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE | Udienza per la decisione - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236617-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - NELLE INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE

In tema di patteggiamento, è ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione concordata della pena, proposta nel corso delle indagini preliminari, atteso che anche nell'udienza disciplinata dall'art. 447 cod. proc. pen. vengono adottati provvedimenti che possono essere pregiudizievoli per la parte lesa, così come avviene nell'udienza ex art. 444 cod. proc. pen.: ne consegue che, dovendosi ritenere che il legislatore non ha inteso differenziare sostanzialmente le due ipotesi, ma solo dettare modalità diverse per la fissazione dell'udienza, stabilire una preclusione alla possibilità di costituzione di parte civile appare irragionevole. (Nella fattispecie, relativa ad opposizione a decreto penale di condanna e congiunta richiesta di patteggiamento, la Corte ha specificato che soprattutto in tale caso - in cui con l'emissione del decreto penale l'azione penale viene esercitata - deve ritenersi l'ammissibilità della costituzione di parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)