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Sez. 5, Sentenza n. 22681 del 05/04/2004 Cc. (dep. 12/05/2004) Rv. 228095 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Patteggiamento a seguito di opposizione a decreto penale - Costituzione di parte civile - Possibilità - Esclusione - Conseguenze in tema di condanna alle spese. .
Stato
decisa il 2004-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228095-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

Nell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 447 cod.proc.pen. per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, anche quando questa sia formulata in sede di opposizione a decreto penale, non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima, ove la stessa sia, ciononostante, avvenuta, la condanna dell'imputato alla rifusione delle relative spese.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 447 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)