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Sez. 1, Sentenza n. 7543 del 23/05/2002 (Rv. 554662 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE | Dovere di cooperazione con l'appaltatore - Contenuto.
Stato
decisa il 2002-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554662-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

In tema di appalti pubblici, il dovere di cooperazione dell'Amministrazione non ha carattere autonomo, ma va inteso quale mezzo rispetto al fine di rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore, ossia l'esecuzione dell'opera, che costituisce lo scopo perseguito dalle parti, seppur da posizioni contrapposte. Ne consegue che il dovere di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto impone all'Amministrazione committente di osservare tutti quei comportamenti che, indipendentemente dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere generale del "neminem laedere", siano idonei a preservare gli interessi dell'appaltatore, senza rappresentare per l'Amministrazione stessa un apprezzabile sacrificio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)