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Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 09/09/2011 (Rv. 619746 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE | Prezzo a corpo - Fisso e invariabile - Fondamento - Limiti - Principio di buona fede - Conseguenze sulla sopravvenuta imprevedibile maggiore quantità di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619746-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, il principio secondo cui, per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile (ex art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F), il quale comporta che grava sull'appaltatore il rischio relativo alla maggiore quantità di lavoro resasi necessaria rispetto a quella prevedibile, è applicabile quando siano correttamente rappresentati tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, solo in tal caso potendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, tenuto conto che, a norma dell'art. 1175 cod. civ., le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo buona fede. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva accertato che l'Amministrazione committente, per negligenza o imperizia in sede di progettazione, aveva ingenerato nell'appaltatore una erronea rappresentazione in ordine ai costi e alle modalità di realizzazione dell'opera secondo le previsioni progettuali, rendendo imprevedibile la eccessiva onerosità e difficoltà di esecuzione dell'opera, poi verificatesi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1664, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)