Sez. 3, Sentenza n. 444 del 28/09/2011 Cc. (dep. 11/01/2012) Rv. 251872 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reati in materia di stupefacenti - Droghe "pesanti" - Fatti commessi prima dell'entrata in vigore della l. n. 251 del 2005 - Riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità - Termine di prescrizione - Individuazione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
I reati previsti dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativi a sostanze stupefacenti inserite nelle vecchie tabelle 1 e 3 allegate al citato decreto, commessi prima dell'entrata in vigore della l. 5 dicembre 2005, n. 251, o per i quali a tale data risulta emessa la sentenza di condanna in primo grado, si prescrivono, ove sia stata ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990, nel termine ordinario di dieci anni ed in quello massimo di quindici anni.
Riferimenti normativi: Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)