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Sez. 6, Sentenza n. 13523 del 22/10/2008 Ud. (dep. 26/03/2009) Rv. 243828 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Disciplina transitoria introdotta dalla novella legislativa n. 251 del 2005 - Applicabilità della normativa pregressa ai processi pendenti - Limiti - Modalità di calcolo per le attenuanti speciali - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243828-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione del reato, ai fini del meccanismo di calcolo delle circostanze attenuanti speciali, deve ritenersi che, a seguito della disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude per i processi già pendenti l'applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni, continui ad applicarsi ai medesimi anche la previgente disposizione di cui all'art. 157, comma secondo, cod. pen., con la conseguenza che alla diminuzione minima corrisponde il massimo della pena edittale autonomamente stabilita per questo tipo di attenuanti rispetto alla pena ordinaria del reato. (Fattispecie relativa all'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 2 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)